1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni è inserito il seguente:
«Art. 1-ter. - 1. Le autorità portuali, istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1984, n. 94, e successive modificazioni, possono effettuare le operazioni di pagamento utilizzando preliminarmente i fondi depositati sulla contabilità infruttifera ogniqualvolta occorra provvedere ai pagamenti relativi ad interventi realizzati con i fondi pubblici a carico del bilancio dello Stato destinati al finanziamento di opere e infrastrutture e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale accreditati sulla stessa contabilità infruttifera».